Indipendentemente dalla adesione al CIPREG, ecco alcuni aspetti fiscali.
- Il Bonus di fine gestione entra nel reddito del Gestore.
- Il Gestore, ogni anno, porta in dichiarazione dei redditi di impresa, il Bonus di fine gestione accantonatogli nell’anno di riferimento dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria, e paga le tasse (a tale scopo la documentazione utile è solo quella che deve essere rilasciata dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria che effettua l’accantonamento).
Il Bonus di fine gestione trasferito poi al CIPREG viene assoggettato alle normative fiscali vigenti sulle polizze di assicurazione Vita e di capitalizzazione.
Imposte fiscali sui versamenti
“Convenzione per posizioni
assicurative individuali”
Polizza Vita
“Convenzione di capitalizzazione”
Polizza di capitalizzazione
Versamenti effettuati sulle convenzioni “originarie”
dal 01/01/1995 al 31/10/2000
2,5%
2,5%
Versamenti effettuati sul 1° rinnovo
dal 01/11/2000 al 31/10/2007
2,5%
2,5%
Versamenti effettuati sul 2° rinnovo
dal 01/11/2007 al 31/12/2014
nessuna
nessuna
Versamenti effettuati sul 3° rinnovo
dal 01/01/2015 al 31/12/2021
nessuna
nessuna
Imposte fiscali sugli interessi maturati
(in sede di liquidazione)
“Convenzione per posizioni assicurative individuali”
Polizza Vita
“Convenzione di capitalizzazione”
Polizza di capitalizzazione
Interessi generati dai versamenti effettuati sulle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 al 31/10/2000
- 12,5% sui rendimenti maturati fino al 31/12/2011 e sui rendimenti successivi derivanti da investimenti in Titoli di Stato;
- 20% sui rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
a titolo d’imposta liquidazione per decesso assicurato è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari con le stesse modalità della liquidazione in caso di vita.
- 12,5% sui rendimenti maturati fino al 31/12/2011 e sui rendimenti successivi derivanti da investimenti in Titoli di Stato
- 20% sui rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
a titolo d’imposta
Interessi generati dai versamenti effettuati sul 1° rinnovo
dal 1/11/2000 al 1/10/2007
- 12,5% sui rendimenti maturati fino al 31/12/2011 e sui rendimenti successivi derivanti da investimenti in Titoli di Stato;
- 20% sui rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
a titolo d’imposta liquidazione per decesso assicurato è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari con le stesse modalità della liquidazione in caso di vita.
- 12,5% sui rendimenti maturati fino al 31/12/2011 e sui rendimenti successivi derivanti da investimenti in Titoli di Stato
- 20% sui rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
a titolo di acconto
Interessi generati dai versamenti effettuati sul 2° rinnovo
dal 01/11/2007 al 31/12/2014
- 12,5% sui rendimenti maturati fino al 31/12/2011 e sui rendimenti successivi derivanti da investimenti in Titoli di Stato
- 20% sui rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
a titolo d’imposta liquidazione per decesso assicurato è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari con le stesse modalità della liquidazione in caso di vita.
nessuna *
Interessi generati dai versamenti effettuati sul 3° rinnovo
dal 01/01/2015 al 31/12/2021
- 26% sui rendimenti maturati dal 01/07/2014 e derivanti da investimenti NON in Titoli di Stato
titolo d’imposta liquidazione per decesso assicurato è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari con le stesse modalità della liquidazione in caso di vita.
nessuna *
PRECISAZIONE
LE POLIZZE CIPREG NON CONCORRONO AL CALCOLO DELL’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La struttura delle Convenzioni Cipreg prevede due POLIZZE COLLETTIVE (Convenzione per posizioni assicurative individuali e Convenzione di capitalizzazione) con
- CONTRAENTE: IL CIPREG
- ASSICURATO NELLA CONVENZIONE PER POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI (O TITOLARE DELLE POSIZIONE CONTRATTUALE NELLA CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE: IL GESTORE
- BENEFICIARIO: IL GESTORE
Il premio della polizza Cipreg non è pagato dall’assicurato bensì dalla Compagnia petrolifera che lo accantona in applicazione di accordi collettivi nazionali e lo versa alla Convenzione Cipreg in base alla scelta del gestore;
Inoltre, le Convenzioni prevedono il diritto di riscatto, cioè la possibilità di liquidare la posizione assicurativa in un qualsiasi momento MA NON A DISCREZIONE DELL’ASSICURATO COME UNA NORMALE POLIZZA PERSONALE, BENSI’ SOLO AL VERIFICARSI DI UNA CONDIZIONE NECESSARIA STABILITA DALLO STATUTO DEL CIPREG E RECEPITA DALLE CONVENZIONI CIPREG, CIOE’ LA CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DEL GESTORE, SENZA LA QUALE NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE ALCUNA LIQUIDAZIONE.
Stante quanto esposto le posizioni assicurative o contrattuali aperte nelle Convenzioni Cipreg non rientrino nella casistica delle polizze Vita e di capitalizzazione da inserire nella Dichiarazione ISEE.
Alcune importanti considerazioni:
Gli accordi intercorsi dal 1996 in poi fra le Organizzazioni di categoria e le singole Compagnie petrolifere hanno determinato nel tempo aumenti e differenziazioni relativamente alla quota accantonata pro litro con particolare vantaggio per i Gestori aderenti al CIPREG. Infatti, i gestori aderenti al CIPREG beneficiano di una quota accantonata pro litro mediamente pari a 5 £/lt (0,0026 €/lt) mentre i Gestori non aderenti usufruiscono di una quota mediamente inferiore di una lira pro litro.
I rendimenti storici ottenuti dalle “Gestioni speciali assicurative” sono sempre stati di assoluto rilievo in relazione all’andamento del mercato e hanno consentito rivalutazioni superiori a quelle dei Bot.
I Gestori aderenti alla “Convenzione per posizioni assicurative individuali” usufruiscono della insequestrabilità e impignorabilità del Bonus di fine gestione versato nella polizza Vita, stabilita dal Codice civile.
I Gestori aderenti alla “Convenzione per posizioni assicurative individuali” hanno potuto usufruire, per i versamenti effettuati dal 01/01/1995 fino al 31/10/2007, delle detrazioni fiscali sui premi pagati su polizza vita in virtù della legislazione fiscale allora vigente.
Le liquidazioni vengono effettuate in tempi brevi.